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03-03-2008
Oltre il danno, la beffa: due giornate a Dordijevic e Morelli!
L’Associazione Sportiva Pallamano Secchia prende atto con sorpresa e rammarico delle decisioni del Giudice Sportivo Nazionale Avv. Salvatore Orefice che in data odierna (Comunicato Ufficiale n° 37 del 03/03/2008) ha comminato due giornate di squalifica a testa per i giocatori del Gammadue Dalibor Dordijevic e Marco Morelli.
Questo il testo del comunicato: “GARA: BOLOGNA - GAMMADUE SECCHIA del 01/03/2008
DORDIJEVIC DALIBOR (GAMMADUE SECCHIA): SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA per avere pronunciato espressioni ingiuriose nei confronti di un direttore di gara dopo un provvedimento di squalifica adottato nei suoi confronti; solo con l'intervento dei compagni di squadra i quali impedivano tra l'altro che l'atleta si avvicinasse agli arbitri, si riusciva ad allontanare il Sig. Dordijevic dal terreno di gioco; lo stesso al termine della gara rientrando sul terreno di gioco, reiterava nei confronti dei direttori di gara le frasi ingiuriose pronunciate in precedenza (art.16 comma 3 R.D.)
MORELLI MARCO (GAMMADUE SECCHIA): SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA perchè dopo una decisione arbitrale avversa, calciava violentemente il pallone lanciandolo nella direzione opposta a quella dell'azione di gioco, pronunciando altresì espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara; solo l'intervento dei compagni di squadra permetteva l'allontanamento del giocatore dal terreno di gioco, in modo che si potesse riprendere la gara (art.16 comma 3 R.D.)”
Si ritengono del tutto spropositate le sanzioni inflitte, perché le proteste dei due giocatori non sono mai degenerate (il mondo sportivo, compreso quello della pallamano, è stato teatro di ben altri spettacoli) e da parte del sig. Dordijevic non c’è stato alcun tentativo di avvicinamento minaccioso nei confronti dei direttori di gara, ma solo il legittimo tentativo di chiedere spiegazione per una decisione che riteneva (e riteniamo) assurda ed affrettata da parte della stessa coppia arbitrale. Le immagini della partita non riportano l’audio di ciò che è stato detto, ma confermano che non c’è stata alcuna situazione così grave da giustificare il provvedimento preso.
Purtroppo questo è il secondo episodio dello stesso tipo che coinvolge quest’anno la Pallamano Secchia ed i direttori di gara in questione: anche nella partita giocata a Rubiera contro il Bologna ci fu una doppia squalifica di due giornate ai giocatori Davide Serafini (Gammadue) e Pasquale Maione (Bologna) apparsa del tutto spropositata rispetto a ciò che realmente è accaduto sul campo (e anche in questo caso ci sono le immagini a supporto). In quell’occasione furono comminati anche 1.200 euro di multa alla società Pallamano Secchia per offese alla coppia arbitrale da parte di una coppia di tifosi; a tutto’oggi questa è la multa più grossa comminata ad una società di serie A d’Elite. D’altronde, è perfettamente risaputo da tutto il mondo della pallamano italiana come il PalaBursi di Rubiera sia un impianto “incandescente” sotto il profilo del tifo, ben più di tutti gli altri campi di massima serie! In uno sport come il nostro, dove spesso e volentieri si tende a non sanzionare con giornate di squalifica le espulsioni dirette comminate sul campo, sono assurdi questi due turni di sospensione. Se esistesse un unico termine di giudizio in tutti gli sport, a questo punto il sig. Cassano, dopo ciò che è successo domenica, dovrebbe essere squalificato per un paio di anni. Con una squalifica inferiore, perdono completamente di senso logico le due giornate di squalifica a Dordijevic e Morelli.
La Pallamano Secchia sottolinea come negli anni la società si sia sempre distinta per la massima correttezza: ciò è testimoniato dai comunicati ufficiali che ben poche volte hanno riportato sanzioni disciplinari nei confronti dei nostri tesserati e multe alla società. E un dato di fatto inoppugnabile che le uniche clamorose eccezioni siano relative solo a questa stagione sportiva ed abbiano come unico comun denominatore la stessa coppia arbitrale.
A questo punto è lecito sospettare che la coppia arbitrale in questione non si trovi a proprio agio nell’arbitrare la nostra squadra visto che i precedenti sotto accusa risalgono addirittura al settembre 2003.
Le due giornate di squalifica appaiono ancora più sproporzionate se vengono messe in relazione a quanto deciso per i fatti accaduti in Ancona-Noci, partita del campionato di A/1 maschile. Di seguito si riporta quando deleberato dallo stesso Giudice Sportivo nello stesso comunicato in questione:
"GARA: LUCIANA MOSCONI ANCONA - INTINI NOCI del 01/03/2008
Il Giudice Sportivo Nazionale letti gli atti ufficiali e sentito uno dei direttori di gara; RILEVATO che:
- al 20' del primo tempo dopo un provvedimento di squalifica adottato per fallo di gioco nei confronti di un giocatore della Società INTINI NOCI, gli atleti Sigg. PROVVIDENTI Davide della Società LUCIANA MOSCONI ANCONA e GRANDE Javier Ignacio della Società INTINI NOCI si colpivano reciprocamente con calci e pugni;
- in seguito a tale condotta alcuni sostenitori delle due squadre entravano sul terreno di gioco determinando così una sospensione dell'incontro;
- immediatamente dopo anche i componenti delle due panchine entravano sul terreno di gioco con atteggiamento arrogante e di sfida, ognuno per tutelare i propri atleti da probabili aggressioni determinando così un'ulteriore sospensione della gara;
- in tale frangente i direttori di gara notavano il Sig. COPPOLA Michelangelo della Società INTINI NOCI colpire con un calcio alla schiena un giocatore avversario;
- a questo punto i dirigenti delle due Società si attivavano fattivamente per riportare alla calma la situazione creatasi, così permettendo la ripresa del gioco;
P.Q.M.
Commina al Sig. PROVVIDENTI DAVIDE (LUCIANA MOSCONI ANCONA) la SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (art.16 comma 3 R.D.);
Commina al Sig. GRANDE JAVIER IGNACIO (INTINI NOCI) la SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (art.16 comma 3 R.D.);
Commina al Sig. COPPOLA MICHELANGELO (INTINI NOCI) la SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (art.16 comma 3 R.D.);
Infligge alla Società LUCIANA MOSCONI ANCONA et INTINI NOCI l'AMMENDA di € 600,00 (SEICENTO/00) per il comportamento tenuto dai propri sostenitori (art.15 R.D.)"
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